Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione…Il solito Pacco all’Italiana!!!

Dopo l’ultima irruzione di Striscia la Notizia ad Identita’ Golose ed il riaccendersi dei fornelli polemici, ecco tempestivamente arrivare l’ordinanza  Ministeriale…misure urgenti, ovviamente visto che si tratta di “una delle vicende piu’ importanti che assilla la nostra Nazione”  in questo momento…la cosiddetta questione della cucina molecolare…

L’ordinanza parla del divieto di utilizzo da parte dei ristoratori (solo i ristoratori, stranamente, le industrie alimentari ci si possono fare il bagno negli addittivi…o meglio ci possono riempire merendine, gelati e budini…tanto poi se li mangiano i nostri figli) di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi  alimentari
per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di
impiego.

Quindi per quanto riguarda tutti i prodotti incriminati, tipo Xantana, agar agar, lecitina ecc., no problem visto che per questi prodotti non e’ stabilita una dose massima d’impiego, l’unica limitazione per il ristoratore che utilizza tali prodotti e’ quella di informare la clientela…in piu’ l’ordinanza scadra’ a fine anno quindi al 31 dicembre tornera’ tutto come prima.

Nonostante cio’,  l’azienda distributrice, invita in via cautelativa ad astenersi dall’uso di questi prodotti conservandoli in un contenitore di cartone , chiuso, recante la scritta: PRODOTTI NON IDONEI A DISPOSIZIONE DEL PRODUTTORE”,  quindi, nonostante tutto il clamore, si evince che questi prodotti possono tranquillamente essere usati in cucina, quindi non sono affatto dannosi per la salute, ma, nonostante cio’, i ristoratori e gli chef, se ne dovranno privare mettendoli in un pacco sigillato…il solito “PACCO”…all’Italiana!!!

Per chi volesse saperne di piu’, di seguito il testo e gli articoli dell’ordinanza pubblicata ieri sulla gazzetta ufficiale:

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto l'art. 650 del codice penale; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  sulla  disciplina  igienica
della produzione e della vendita delle sostanze  alimentari  e  delle
bevande; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172,  che  istituisce  il
Ministero della salute; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo ai controlli  ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  27  febbraio  1996,  n.
209, e successive  modificazioni,  concernente  la  disciplina  degli
additivi  alimentari  consentiti  nella   preparazione   e   per   la
conservazione delle sostanze alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni, concernente l'etichettatura,  la  presentazione  e  la
pubblicita' dei prodotti alimentari; 
  Visto, in particolare, il decreto  legislativo  n.  114  del  2006,
concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e  2005/63/CE  in
materia di  indicazione  degli  ingredienti  contenuti  nei  prodotti
alimentari; 
  Visto l'ordinanza del Ministro  della  salute  recante:  «Requisiti
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti  alimentari  su  aree
pubbliche» del 3 aprile 2002; 
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  concernente
l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007  in  materia  di
tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato che l'Autorita'  sanitaria,  nell'ambito  di  controlli
effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza  e
l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo
non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque,  in  modo
tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.; 
  Considerato  che  l'impiego  degli  additivi  alimentari  non  deve
indurre in errore i consumatori; 
  Considerato, in particolare, che  l'assenza  delle  istruzioni  per
l'uso  sull'etichetta  degli  additivi,  delle  miscele  di  additivi
alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare
un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari; 
  Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare
vantaggi e benefici per i consumatori; 
  Considerato che i richiamati motivi di urgenza  non  consentono  la
preventiva  notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea   della
presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE  e  in  particolare
l'art. 9, paragrafo 7; 
  Ritenuto necessario introdurre  disposizioni  urgenti  nel  settore
della  ristorazione  con  particolare  riguardo  alla  detenzione   e
all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari; 

                               Ordina: 

                               Art. 1 

  1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi  alimentari
per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di
impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione  che  sia
garantita la corretta informazione. 
  2. L'impiego, da parte degli  operatori  di  cui  al  comma  1,  di
additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa  vigente
non  ha  stabilito  campi  e  dosi  massime,  e'  assoggettato   alle
disposizioni dell'art. 5 del regolamento  (CE)  n.  852/2004  nonche'
all'obbligo di informazione del consumatore. 
  3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare sostanze in  forma  gassosa  ad  eccezione
degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le  norme
vigenti in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro. 

                               Art. 2 

  1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la
corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi  e  di
miscele  di  additivi  nelle  preparazioni  alimentari  dallo  stesso
effettuate. 
  2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare  il
consumatore sull'eventuale presenza di allergeni di  cui  al  decreto
legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli  additivi  e
miscele di additivi impiegati. 
  3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  devono   essere   rese
immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorita' sanitaria. 
  La presente ordinanza ha validita' sino  al  31  dicembre  2010  e,
inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2010

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